NO AI PROCURATORI NEL MONDO DILETTANTISTICO E GIOVANILE
05-01-2012 10:06 - RASSEGNA STAMPA
Una delle maggiori conquiste degli ultimi anni, frutto di uno storico accordo raggiunto dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall´Associazione Italiana Calciatori, peraltro condiviso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, consiste, come noto, nell´abolizione del vincolo a tempo indeterminato e nella cessazione del rapporto di tesseramento pluriennale in ambito dilettantistico al compimento del 25° anno di età del calciatore. Tale innovazione, dopo circa 10 anni dalla sua entrata in vigore, ha determinato evidenti benefici in favore dei calciatori, rendendo concreto il principio di ´libertà´ dell´attività sportiva dilettantistica, in linea con i principi dettati dal Coni e dall´articolo 1 della Legge n. 91/81.
Tuttavia, la riforma ha determinato anche alcune distorsioni del sistema, fiscontrabili anche nella diffusione, anche in ambito dilettantistico, di fenomeni e fattispecie antiregolamentari in ordine alle quali si sono pronunciati, in maniera univoca, gli organi di giustizia sportiva. Parliamo del fenomeno della proliferazione dei procuratori.
Una delle principali problematiche emerse riguarda, infatti, il radicamento nel mondo non professionistico, anche regionale e giovanile, di soggetti che svolgono, di fatto, l´attività di agente di calciatori.
Questi presentano ai club associati alla Lnd atleti svincolati e pretendono compensi per l´attività svolta che rappresentano veri e propri ´balzelli´ imposti alle società. Con l´odierno contributo analizzeremo, pertanto, la cornice regolamentare del delicato tema in discussione, per poi focalizzare l´attenzione sulla disamina di casi concreti. Senza trascurare, infine, qualche accenno alle prospettive di riforma, in ambito internazionale, che riverbereranno i propri effetti anche in ambito interno.
IL QUADRO NORMATIVO
Come noto, l´attività che ci occupa è disciplinata dall´apposito Regolamento Figc, il quale specifica ed approfondisce, a livello interno, i principi generali dettati dalla Fifa< in un ulteriore testo normativo. Nel panorama internazionale, peraltro, non esiste uno specifico divieto, per gli agenti, di operare all´interno del movimento dilettantistico: tuttavia, tale attività è prevista soltanto nelle ipotesi in cui sia necessaria la negoziazione di un ´ingaggio´ tra calciatore e società, in linea con la definizione che il Regolamento Fifa sullo Status dei calciatori attribuisce all´atleta professionista. Ovvero colui che percepisce dal club di appartenenza compensi superiori alle spese sostenute per lo svolgimento dell´attività sportiva, senza distinzione di categoria.
Per quanto riguarda l´ordinamento interno, invece, l´art. 3 del Regolamento Figc prevede che "l´Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica". Evidente, quindi, come la definizione della particolare figura data dalla Figc, escluda, a priori, ogni operatività da parte degli agenti nel settore dilettantistico.
Siffatta impostazione appare più che condivisibile laddove si consideri che, nel movimento non professionistico, è vietata ogni forma di riconoscimento economico in favore dei calciatori, eccetto il rimborso delle spese vive sostenute dagli stessi, con esclusione, per tutti i soggetti operanti all´interno della Lnd di qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato. Ai sensi dell´art. 100, comma 3, Noif, relativo al trasferimento dei calciatori non professionisti, "il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla Figc".
Gli agenti nei dilettanti
In tale contesto, purtroppo, assistiamo ad una sempre maggiore penetrazione non solo di agenti di calciatori, ma anche di soggetti non abilitati che, spesso agevolati dalla durata necessariamente annuale del tesseramento dei calciatori ultraventicinquenni, svolgono vera e propria attività di mediatori, negoziando, per conto degli atleti, l´ammontare del rimborso spese, con richiesta al club di compensi a titolo di provvigione. Comportamenti e rapporti, questi, molto frequenti nella quotidianità, ormai entrati nella dinamica di tesseramenti e trasferimento dilettantistici, nonostante la gravità e rilevanza disciplinare, tanto che, in numerose occasioni, gli organi di giustizia sportiva sono stati costretti ad intervenire.
LA GIURISPRUDENZA RECENTE
In prima battuta, saranno analizzate le vicende di minore gravità, ovvero i casi in cui soggetti iscritti all´albo degli agenti abbiano svolto l´attività per cui sono stati abilitati dalla Figc, operando, però, nel settore dilettantistico, quindi in violazione delle norme federali.
Tra queste, citiamo il recente Comunicato Ufficiale n. 27/CDN, del 18 ottobre 2011, con cui la Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato un agente, un calciatore e la società di appartenenza (oltre al legale rappresentante di quest´ultima) ritenendo accertato che "nel corso delle trattative intercorse [con altra formazione, ndr], il presidente [della compagine dilettantistica, ndr] ha avanzato nei confronti [della consorella, ndr] richieste economiche - peraltro non esigue - per acconsentire all´impiego e/o trasferimento del giovane calciatore dilettante; l´agente - sempre secondo l´organo di giustizia - ".....a più riprese, ha curato rapporti [tra le due società, ndr], all´epoca dei fatti militanti nel campionato Nazionale Dilettanti e relativamente al calciatore...., parimenti dilettante".
L´agente è stato sanzionato con la sospensione per tre mesi, il calciatore con la squalifica per due mesi, la società con l´ammenda di € 3.000,00 ed il legale rappresentante di quest´ultima con l´inibizione per sei mesi. Come emerge dalla disamina del provvedimento, la scure dell´organo di giustizia sportiva non ha riguardato soltanto l´agente, colpendo anche i soggetti che hanno concorso con quest´ultimo nella violazione regolamentare, ovvero la società ed il calciatore che si erano avvalsi delle prestazioni del procuratore.
In altro deferimento (Comunicato Ufficiale n. 137/CGF del 2 marzo 2009), la Corte di Giustizia Federale ha sanzionato un agente per "l´illecito invio.....di lettera con proposta di assistenza per la campagna acquisti 2005 a società dilettantistica", in quanto "la proposta costituirebbe violazione dell´art. 100, comma 3, N.O.I.F.: la norma prescrive, infatti, che "il trasferimento di calciatori ["non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"] deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società".
L´organo di giustizia ha statuito che "l´art. 100, comma 3, N.O.I.F., traccia una distinzione tra calciatori professionisti e non professionisti. Per questi ultimi, tra i quali la rubrica della norme include anche giovani dilettanti e giovani di serie, è stabilito che gli atti di trasferimento siano curati direttamente dalla società o da suoi collaboratori, espressamente incaricati: è, dunque, fatto divieto ad agenti, sia personalmente sia attraverso società da essi gestite, di intervenire nella intermediazione di contratti, che abbiano per oggetto il trasferimento di calciatori non professionisti.
La condotta contraria, tenuta da un agente, è da reputare come violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, di cui alla clausola generale, che apre il Codice di Giustizia Sportiva".
Alla luce delle superiori contestazioni, veniva inflitta all´agente (ma non alla società dilettantistica, che non aveva usufruito dei servizi del primo) l´ammenda di € 5.000,00.
PROSPETTIVE DI RIFORMA E CONCLUSIONI
La figura dell´agente/procuratore, secondo quanto anticipato dalla FIFA, sarà profondamente modificata a seguito di una significativa riforma, che partirà dall´abolizione dell´esame di abilitazione e dall´istituzione di un elenco di mediatori, riconosciuto da tutte le Federazioni, che, tuttavia, non implicherà l´appartenenza degli iscritti all´ordinamento sportivo, senza, pertanto, che questi ultimi possano essere assoggettati ai regolamenti federali.
Fermo il divieto di operare in ambito dilettantistico, una simile impostazione tende alla maggiore responsabilizzazione di calciatori e società, unici soggetti che saranno raggiunti dalle sanzioni disciplinari in caso di violazioni relative all´affidamento di incarichi professionali ad agenti in spregio delle norme federali.
L´auspicio è che, a fronte di un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico dei contravventori, si assista ad un autentico fronte comune tra le società dilettantistiche, dal quale le stesse non potranno che trarre benefici, volto ad isolare i fenomeni illeciti che generano esclusivamente parassitismo e inaccettabili costi per i sodalizi sportivi associati alla Lega Nazionale Dilettanti.
Giurisprudenza > il caso della toscana
"Mano pesante" contro i soggetti non abilitati
Situazione ancora più grave, rispetto a quella analizzata in queste pagine, riguarda l´attività di soggetti, privi di abilitazione della Figc all´esercizio dell´attività, che, tuttavia, offrono simili servizi, a club e società dilettantistiche, ponendo in essere, con tali comportamenti, plurime violazioni dell´ordinamento federale.
Nel corso di quest´anno, gli organi di giustizia sportiva si sono occupati di tali fattispecie, comminando sanzioni di assoluto rilievo ai soggetti coinvolti.
Merita di essere citato il Comunicato Ufficiale n. 54 del 24 febbraio 2011, della Commissione Disciplinare Toscana, che ha preso in esame il deferimento di un iscritto all´Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per "aver svolto, nonostante fosse iscritto all´albo dei D.S.: I´attività di procuratore ed assistenza" a un calciatore "dietro compenso [di € 5.000,00]", nonché "aver assunto l´incarico di dirigente, con delega di rappresentanza del Presidente, nella società" presieduta dallo stesso.
Il deferito veniva sanzionato con l´inibizione per nove mesi e la società di appartenenza con l´ammenda di € 400,00, provvedimento confermato dalla Commissione Disciplinare Nazionale con decisione del 12 maggio 2011 e, quindi, divenuto definitivo.
Ancor più delicato e complesso il giudizio disciplinare che ha riguardato, nei primi mesi del 2011, numerosi dirigenti e società toscane, responsabili di essersi avvalse, per il reclutamento di giovani calciatori, di un intermediario non tesserato, a fronte di un compenso economico.
Il deferimento, articolato su alcuni filoni, è stato deciso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Toscana, e in appello dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con diversi Comunicati Ufficiali, nel periodo tra febbraio e giugno 2011.
In particolare, l´organo di appello ha affermato che "le indagini hanno consentito di accertare, ancora una volta, le coerenza delle modalità organizzative con le quali lo stesso, in maniera capillare, sfruttando la rete creata in tutta Italia, faceva mercimonio delle giovani leve del Calcio italiano, sradicandole dai propri luoghi di origine, per proprio ed esclusivo tornaconto, con la compiacenza delle Società alle quali forniva i propri servizi. Anche nel caso di specie, è emerso che il deferito abbia percepito somme ....... per occuparsi delle sorti del giovane, sebbene la normativa vieti categoricamente questo tipo di affidamenti a catena che sviliscono la tutela pupillare".
Inoltre, anche la condotta delle società è stata severamente censurata, tanto che, si legge nella decisione richiamata, "ciò che deve essere ancora una volta stigmatizzato è il contegno tenuto dai dirigenti che, se per un verso, si sono resi conto sin dall´inizio che la vicenda non si presentava lineare da un punto di vista normativo....... dall´altro, hanno pacificamente trattato con [l´intermediario]- al quale hanno corrisposto € 2.500,00 in occasione del primo incontro - i termini per fruire delle prestazioni sportive ..... ed hanno continuato a consentire al giovane di far parte della squadra, dando vita ad un tesseramento di fatto per oltre due mesi, senza curarsi della sistemazione dello stesso", nonché di aver "stretto una chiara forma di collaborazione con [l´intermediario], al quale ha richiesto espressamente la copertura di alcuni ruoli di gioco specifici". All´esito di tale procedimento, il mediatore non autorizzato ha subito l´inibizione per mesi diciotto, al pari dei dirigenti dei club deferiti, condannati a squalifiche fino a quattro anni, mentre alle società sono state inflitte pene pecuniarie, quantificate in migliaia di euro, e, in alcuni casi, anche la penalizzazione di punti in classifica.
Approfondimenti
Giurisprudenza > il caso del friuli
Procuratori nei Dilettanti:minaccia alle radici del sistema
Andando indietro negli anni, non si può prescindere, nell´analisi del fenomeno distorsivo determinato dall´ingresso degli agenti nel panorama dilettantistico, dal deferimento ´a cascata´ che interessò, nel 2002, numerosi calciatori, società e dirigenti, a vario titolo tesserati per club friulani. Il procedimento nacque a seguito di "un esposto del Presidente del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia che richiedeva una indagine sulla attività di alcuni Procuratori Sportivi e intermediari, illegittimamente operanti nel calcio mercato dilettanti". La fattispecie, decisa in primo grado dalla Commissione Disciplinare Friuli Venezia Giulia (Comunicato Ufficiale n. 3 del 5/8/2002) ed in secondo grado dalla Commissione d´Appello Federale (Comunicato Ufficiale n. 9/C del 7 ottobre 2002), deve considerarsi la prima che si è occupata della problematica oggetto dell´odierna analisi. Leggendo l´atto di deferimento e la decisione di primo grado, emerge uno scenario davvero poco nobilitante, di gravissima censura dei comportamenti accertati, che ha fatto da apripista per altri provvedimenti disciplinari pronunciati nel corso de tempo sino ai giorni nostri. Leggendo la complessa motivazione, appare meritevole di menzione il seguente passaggio: "Dall´atto di incolpazione emerge, secondo l´espressione del Procuratore Federale, un ´fenomeno di corruzione nel dilettantismo´ che, nel mondo dilettantistico posto ´agli antipodi di quello degli interessi economici e patrimoniali´ vede soggetti intenti ´attraverso questo calcio a ricavare frutti patrimoniali´ e, così facendo, ´non solo tradisce quello che è lo spirito del dilettantismo ma soprattutto pone le condizioni per distruggerlo anche a livello di società´. ´Dal complesso dei deferimenti - sempre con le parole del Procuratore Federale - ci si può rendere conto di trovarsi di fronte ad una serie di fattispecie più o meno diffuse: procuratori che agiscono nel mondo dei dilettanti, dirigenti proprietari di cartellini´; ma vi ´sono anche degli aspetti non meno gravi e deleteri per la corruzione del sistema e cioè presidenti o dirigenti di società che tacciono su questi fatti finendo per rendersene complici´ e ´società che pagano i calciatori dilettanti non solo per gli ingaggi, ma anche con emolumenti mensili che sono in violazione dei principi federali´". Quadro, questo, desolante ma, purtroppo, reale. Nella statuizione di prime cure si legge, altresì, che "la C.D. deve riaffermare in questa sede la distinzione netta tra mondo dilettantistico e professionistico. La presenza di un P.S. [procuratore sportivo, nda], soggetto rigorosamente legato al mondo professionistico, nei rapporti tenuti da un calciatore dilettante viene letta da questa C.D. come elemento che mina l´essenza stessa del dilettante, data dal piacere intrinseco dello sport come tale, visto come aspetto ludico, svincolato dalle logiche economico-professionali. Il fatto che un calciatore dilettante si sia avvalso delle prestazioni professionali di un P.S. costituisce l´antitesi del dilettantismo, contrasta stridendo con la sua natura di amateur ed è sintomo della patologia cui va incontro il calcio dilettantistico. Il fatto poi che lo stesso abbia stipulato un contratto per una somma impegnativa conferma la inaccettabile commistione dei ruoli del calciatore che intende ricercare nel mondo dilettantistico le posizioni proprie del mondo professionistico". I tesserati, va ricordato, furono sanzionati con squalifiche di rilevantissima entità, fino a tre anni, mentre le società con ammende fino a 10.000,00 euro.
Fonte: IL CALCIO ILLUSTRATO